Art. 62.
(Norme di coordinamento).

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo può modificare la formulazione letterale e la collocazione degli articoli del vigente codice di procedura civile e delle altre norme processuali civili vigenti non direttamente investiti dai princìpi e criteri direttivi di delega, in modo da renderli coerenti con le modifiche apportate dai decreti legislativi di cui al medesimo comma 1.
      2. Il Governo può, altresì, modificare, razionalizzare e coordinare le norme processuali civili contenute in leggi speciali, anche mediante il loro inserimento nel codice di procedura civile, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge.